La Corte di Cassazione ha stabilito che l’eccessivo invio di messaggi su whatsapp può essere equiparato alle telefonate e ai messaggi molesti ed è quindi passibile di denuncia.

Il reato è quello di molestie previsto dall’art. 660 c.p., il bene giuridico tutelato, è l’ordine pubblico inteso come pubblica tranquillità.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

Il fatto:

IL GUP di Palermo aveva condannato l’imputato D.F. alla pena di Euro 200,00 per aver recato disturbo a B.M.R., agente di Polizia municipale, con numerosi messaggi su whatsapp.

Contro questa sentenza D.F presentò ricorso, chiedendone l’annullamento perché: “in tale forma di comunicazione il destinatario può sottrarsi semplicemente bloccando l’utente sgradito”.

Secondo la Suprema Corte “rileva l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario”, e non la “possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione”.

Tradotto: quello che rileva, secondo la Corte di Cassazione, è l’azione disturbatrice e non la possibilità per la vittima di porre fine alla condotta tramite l’opzione “blocca contatto“, che non ha la funzione di impedire il reato, bensì di interromperne l’esecuzione.

Carmelo La Manna

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