A cuba fino al 2011 non esisteva il concetto di proprietà privata.

Secondo Costituzione del 1976 esisteva la proprietà statale socialista, la proprietà dei piccoli agricoltori, le proprietà cooperative e le proprietà collettive delle organizzazioni politiche.

Il concetto più vicino alla proprietà privata era la c.d. “proprietà personale”, questa però era limitatamente alla propria abitazione, ai proventi del proprio lavoro e ai beni e agli oggetti personali.

 

Era pertanto limitata una qualsiasi cessione, che se fosse avvenuta tra due persone in vita avrebbe dovuto essere prima offerta alla pubblica amministrazione e secondo delle modalità ben precise.

Solo in caso di rifiuto di un’acquisizione statale poteva esserci una cessione tra privati.

La compravendita dei veicoli era totalmente sotto il controllo statale.

Faceva eccezione alla prelazione statale la successione, per cui il defunto poteva cedere ai successori senza vincoli statali.

 

Negli anni ‘90’ iniziò il processo di privatizzazione delle attività economiche (in particolare quelle agricole) per compensare la scarsa capacità produttiva del paese e la pessima situazione economica.

Una prima importante riforma avvenne nel ’92 che provò a garantire forme diversificate di proprietà rispetto a quella “di tutto il popolo”, rilanciando l’iniziativa privata in concomitanza con la creazione di nuovi diritti sulle terre di proprietà statale.

Con un Decreto-legge del 2008 il Consiglio di Stato concesse a persone fisiche o giuridiche l’usufrutto di terre incolte di proprietà dello stato.

Un vero e proprio cambiamento epocale avvenne nel 2011 venne ridotto l’intervento statale , furono incentivati gli investimenti stranieri e persino liberalizzate le compravendite di autovetture, prima concesse solo per i veicoli precedenti il 1959.

Altri interventi si sono susseguiti nel corso degli anni senza però mai avere una base costituzionale, almeno fino al 2019.

 

La Costituzione del 2019, lunga quasi il doppio rispetto quella del 1992, nonostante la sua essenza socialista cerca di garantire una serie di diritti fondamentali e rivoluziona il concetto di proprietà.

In questa nuova costituzione l’articolo 22 riconosce sette tipologie di proprietà:

– La proprietà socialista di tutto il popolo

– la proprietà cooperativa fondata sul lavoro collettivo dei soci proprietari

– la proprietà delle organizzazioni politiche di massa

– la proprietà privata

– la proprietà mista

– la proprietà di istituzioni e associazioni no profit

– la proprietà personale su beni di non produzione

Tra queste vediamo quindi una “proprietà privata”, questa è limitata ad alcuni mezzi di produzione su cui lo Stato controlla le modalità con le quali queste proprietà contribuiscono allo sviluppo economico e sociale, infatti prima ancora che l’articolo 27 individua l’impresa statale come “soggetto principale dell’economia statale, posto in posizione principale” si precisa che la proprietà privata assume solo “un posto complementare nell’economia” cioè una posizione secondaria

Lorenzo Olmi

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