In Italia la donna può richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza (ivg) entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari.

Tale diritto è disciplinato dalla Legge 194 del 22 maggio 1978 che descrive con chiarezza le procedure da seguire in caso di richiesta di interruzione di gravidanza.

Quando la donna è minorenne per interrompere la gravidanza nei primi 90 giorni è necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la tutela.

L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata in due circostanze:

  • Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  • Quando siano accertati processi patologici, tra cui anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna;

Il personale sanitario non è tenuto a prendere parte agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, tuttavia la legge vieta “l’obiezione di struttura”.

Questo è quello che dice la legge ma la realtà è molto diversa. In Italia ci sono almeno 15 ospedali con il 100% di ginecologi obiettori che si sottraggono a praticare gli interventi di IVG.

Carmelo La Manna

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